STATUTO
dell'associazione "il Filo"
gruppo laico di ispirazione cristiana
Ai sensi della legge n° 266 del 11 agosto 1991
legge quadro sul volontariato
Anno 2003
STATUTO
Dell'associazione "il filo - gruppo laico di ispirazione cristiana
Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione e sede
1. E' costituita l'organizzazione di volontariato,
denominata: "il filo - gruppo laico di ispirazione cristiana"
denominata in seguito "il filo".
2. L'organizzazione ha sede nel comune di Napoli
presso il signor MARINO Romano, via Alberto Marghieri n°29, cap
80147.
3. L'organizzazione è democratica e non ha fini di lucro.
Art. 2 - Durata
1. La durata dell'organizzazione è stabilita fino al 31.12.2020.
2. L'assemblea potrà prorogare tale durata
o consentire tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
Art. 3 - Statuto e regolamento
1. L'organizzazione di volontariato "il filo"
è disciplinata dal presente statuto,
ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali,
statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina,
nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti
relativi all'organizzazione ed alla attività .
Art. 4 - Efficacia dello statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell'attività della organizzazione stessa.
Art. 5 - Modificazione dello statuto
1. Il presente statuto e' modificato con deliberazione della assemblea,
e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 6 - Interpretazione dello statuto
1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione
dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12
delle preleggi al codice civile.
Titolo II: FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE
Art. 7 - Solidarietà
1. L'organizzazione di volontariato "il filo"
persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.
Art. 8 - Finalità
1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato
"il filo" sono:
a) Promozione della cultura e dell'arte;
b) Assistenza sociale e socio-sanitaria;
c) Beneficenza;
d) Formazione;
e) Promozione, accompagnamento e sostegno dei minori, degli adolescenti
e dei giovani.
Art. 9 - Ambito di attuazione delle finalità
1. L'organizzazione di volontariato "il filo"
opera prevalentemente nell'area orientale della città di Napoli
ed in particolare nei quartieri di Barra e San Giovanni a Teduccio.
Titolo III :I SOCI
Art. 10 - Ammissione
1. Sono soci dell'organizzazione i fondatori e tutte le persone
che condividono le finalità dell'organizzazione,
sono mossi da spirito di solidarietà
e intendono dare il loro apporto
per il conseguimento del fine associativo.
2. L'ammissione all'organizzazione e' deliberata,
su domanda scritta del richiedente, dal direttivo.
Art. 11 - Diritti
1. I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee,
di eleggere il direttivo dell'organizzazione.
2. Essi hanno il diritto di informazione e di controllo
stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto
di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata, ai sensi di legge.
Art. 12 - Doveri
1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione,
è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza,
buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
Art. 13 - Esclusione
1. La qualità di socio viene meno in seguito a:
ü Rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al presidente;
ü Morte o perdita della capacità di agire;
ü Per non aver effettuato il versamento della quota associativa
per almeno due anni;
ü A contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto.
2. L'esclusione è deliberata dal direttivo,
dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona.
3. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa
non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione,
né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Titolo IV : GLI ORGANI
Art. 14 - Indicazione degli organi
1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea dei soci,
il comitato direttivo ( chiamato più semplicemente "direttivo"),
il presidente ed il collegio dei revisori dei conti..
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso
delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali
nell'espletamento dei loro incarichi.
Capo I : L'assemblea
Art. 15 - Composizione
1. L'assemblea e' composta da tutti gli aderenti all' organizzazione.
2. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'organizzazione .
Art. 16 - Convocazione
1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno
su convocazione del presidente
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto da affiggere
in bacheca sette giorni prima contenente l'ordine del giorno.
3. l'assemblea può essere convocata dal presidente anche nei
seguenti casi:
ü Su richiesta dei due/terzi del consiglio direttivo;
ü Su richiesta della maggioranza (50% + 1) dei soci.
Art. 17 - Validità della assemblea
1. L'assemblea e' validamente costituita
quando interviene un terzo dei componenti.
Art. 18 - Votazione
1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. La deliberazione di modificazione dello statuto
avviene con due terzi di voti dei componenti.
3. Le votazioni avvengono con voto palese,
tranne quello riguardante persone e le qualità delle persone.
Art. 19 - Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea
sono riassunte in un verbale redatto da un componente
del consiglio direttivo e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente,
nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare
il verbale (e di trarne copia).
Capo II - il consiglio direttivo
Art. 20 - Composizione
1. Il consiglio direttivo è composto da sette membri,
eletti dalla assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito
quando sono presenti cinque dei suoi componenti.
Art. 21 - Presidente della giunta
1. Il presidente della organizzazione è il presidente
del consiglio direttivo.
2. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima
seduta,
convocata dal componente più anziano di età,
a maggioranza assoluta di voti.
Art. 22 - Durata e funzioni
1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.
2. Esso può essere revocato dall'assemblea
formata dalla maggioranza assoluta dei soci (50% + 1)
con la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1).
2. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri
per lo svolgimento delle attività sociali
e per il raggiungimento degli scopi associativi,
eccetto per le materie riservate all'assemblea dei soci.
3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo
sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Capo III - II presidente
Art. 23 - Elezione
1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi
componenti,
a maggioranza assoluta.
Art. 24 - Durata
1. Il presidente dura in carica 5 anni.
2. La revoca del presidente può essere deliberata dall'assemblea
dei soci,
con una maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
3. Un mese prima della scadenza del mandato,
il presidente convoca il consiglio direttivo
per la elezione del nuovo presidente.
Art. 25 - Funzioni
1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato,
e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede l'assemblea,
il consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito
presso la sede della organizzazione,
dove può essere consultato dagli aderenti.
4. La rappresentanza legale dell'associazione in giudizio
e di fronte a terzi ed il potere di firma
spettano disgiuntamente al presidente,
al tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente
ricevuto dal consiglio direttivo specifici incarichi,
ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.
Art. 26 - Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi
tra cui uno viene nominato presidente e da due supplenti, eletti,
con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'assemblea dei soci,
e durano in carica tre anni.
2. Il collegio dei revisori dei conti controlla
l'amministrazione dell'organizzazione,
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni dell'assemblea
dei soci e del consiglio direttivo.
Titolo V : LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 27 - Indicazione delle risorse
1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da:
a) beni, immobili e mobili;
6) contributi;
c) donazioni e lasciti;
d) rimborsi;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) ogni altro tipo di entrate.
Art. 28 - I beni
1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili,
beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili
possono essere acquisiti dall'organizzazione , e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi
sono dati in comodato alla organizzazione stessa
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili
che sono collocati nella sede della organizzazione
sono elencati nell'inventario, che e' depositato
presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli
aderenti.
Art. 29 - Contributi
1. I contributi degli aderenti
sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale,
stabilita dall'assemblea.
2. la quota può essere versata in unica soluzione al momento
dell'iscrizione
o in quote mensili.
3. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti,
o dalle persone fisiche o giuridiche,
sono accettati dal consiglio direttivo.
4. I soggetti che elargiscono contributi straordinari
sono considerati "benemeriti".
Art. 30 - Erogazioni, donazioni e lasciti
1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni
sono accettate dal consiglio direttivo,
che delibera sulla utilizzazione di esse
in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario,
dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi
in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. Il presidente attua le delibere del consiglio direttivo
e compie i relativi atti giuridici.
Art. 31 - Rimborsi
1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti
da convenzioni sono accettati dal consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi,
che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione,
nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione
.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione del consiglio
direttivo
e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 32 - Proventi derivanti da attività marginali
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive
marginali
sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi,
che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie
dell' organizzazione .
3. Il presidente dà attuazione alla delibera del consiglio direttivo
e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 33 - Devoluzione dei beni
1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni,
dopo la liquidazione, saranno devoluti alle organizzazioni le cui finalità
statutarie sono in armonia con quelle de "il filo".
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
Titolo VI : IL BILANCIO
Art. 34 - Bilancio consuntivo e preventivo
1. L'esercizio finanziario dell'organizzazione
decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative
al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata
per l'esercizio annuale successivo.
Art. 35 - Formazione e contenuto del bilancio
1. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
sono elaborati dal consiglio direttivo.
2. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative
al periodo di un anno.
3. I1 bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è
elaborato
da consiglio direttivo.
4. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese
e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
Art. 36 - Approvazione del bilancio
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno
deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo,
il bilancio preventivo e la relazione del presidente.
2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono
depositati presso la sede della organizzazione entro quindici giorni
prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.
Titolo VII : LE CONVENZIONI
Art. 37 - Deliberazione delle convenzioni
1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti
e soggetti sono deliberate dall'assemblea legalmente costituita
con la maggioranza dei presenti.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente,
nella sede dell'organizzazione .
Art. 38 - Stipulazione della convenzione
1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione
di volontariato.
Art. 39 - Attuazione della convenzione
1. L'assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
Titolo VIII: DIPENDENTI, COLLABORATORI
e COLLABORATORI OCCASIONALI
Art. 40 - Dipendenti
1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti
sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento,
assicurati contro le malattie, infortunio,
e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 41 - Collaboratori di lavoro autonomo
1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze)
può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo
sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono
(ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 42 - Collaboratori di lavoro occasionali
1. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo
sono disciplinati dalla legge.
Titolo IX : LA RESPONSABILITA'
Art. 43 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
1. Gli aderenti all'organizzazione
sono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 44 - Assicurazione dell'organizzazione
1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni
derivanti
da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione
stessa.
Titolo X : RAPPORTI CON ALTRI ENTI E
SOGGETTI
Art. 45 - Rapporti con enti e soggetti privati
1. L'organizzazione di volontariato può cooperare con altri soggetti
privati
per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali
e di solidarietà.
Art. 46 - Rapporti con enti e soggetti pubblici
1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti
ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali,
civili,
culturali e di solidarietà.
Titolo XI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 47 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'assemblea
dei soci,
con una maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto,
che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 48 - Disposizioni finali
1. Per quanto non e' previsto dal presente statuto,
si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti,
ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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